Art. 4.

      1. La carta d'identità professionale di cui all'articolo 2 è rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a chi possa documentare di essere da almeno un anno nelle condizioni previste all'articolo 3.
      2. Presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è istituito il registro dei giornalisti, ai fini del deposito della comunicazione necessaria all'ottenimento della carta d'identità professionale, che è rilasciata entro un mese dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la documentazione sia insufficiente, l'Autorità, con decisione motivata, respinge la richiesta. La richiesta può essere rinnovata decorsi tre mesi da ogni reiezione.